STATUTO
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STATUTO ASSOCIAZIONE “Galleria Szczepanski”
Art. 1. – È costituita un’associazione denominata !Associazione Culturale Galleria Szczepanski!. L’associazione ha sede in Via Medaglie d’Oro N° 10, 57017 – Guasticce, Collesalvetti, Livorno.
Art. 2. – L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire lo studio, la divulgazione e la
rappresentazione del concetto di arte visiva in generale e del concetto di e-learning e di insegnamento e tutoraggio
con le nuove tecnologie, con una fattispecie non vincolante legata a tutte le arti, al mondo della scuola, del tutoraggio e dell’insegnamento, appoggiando progetti del mondo dell’E-Learning e delle Arti in generale, sostenendoli e promuovendoli. A tal
fine l’associazione potrà a titolo esemplificativo e non vincolante organizzare mostre, stage, concorsi, corsi, seminari, serate a tema, presentazioni di lavori, pubblicazione di libri attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. A tal fine, anche se in modo non vincolante, lo studio e l’utilizzo e la promozione a qualsiasi titolo dei M.U.V.E. (Multi-User Virtual Environments) e dei Social Network.
Art. 3. – L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti e associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. – Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci:
b) Il consiglio direttivo;
Art. 5. – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o di diletto sono interessate all’attività dell’associazione stessa. L’iscrizione è vincolata all’approvazione insindacabile del consiglio direttivo. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione. I soci si dividono in quattro tipologie:
1.Soci Fondatori, che possono fare parte del consiglio, del collegio dei probiviri e posso rappresentare ogni carica all’interno dell’associazione. Possono rappresentare l’associazione nel rapporto con terzi ed hanno diritto di voto. I soci fondatori possono essere
eletti anche successivamente alla costituzione dell’associazione previo unanimità dei soci fondatori in carica. Non sono tenuti ad iscrizione annuale ed al versamento della quota associativa. I soci fondatori possono comprare e vendere beni a titolo dell’associazione a loro totale discrezione, restandone i custodi responsabili e non chiedendo nulla all’associazione stessa.
2.Soci Benemeriti i quali vengono eletti ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo per meriti speciali o per riconosciuta fama e capacità. Di fatto hanno gli stessi privilegi dei soci fondatori. Sono tenuti al versamento della quota associativa. I soci Benemeriti
non possono comprare e vendere beni per conto dell’associazione senza delibera scritta del consiglio direttivo.
3.Soci Sostenitori, hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’associazione, sia esse gratuite che a pagamento. Hanno
il diritto di consigliare e proporre attività al vaglio del consiglio direttivo. Hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali
dell’associazione. Non hanno il diritto di voto. Vengono promossi al ruolo di Soci Benemeriti ad invito del consiglio direttivo, Sono tenuti ad iscrizione annuale ed al versamento della quota associativa.
4.Soci Simpatizzanti. Non hanno diritto di voto, hanno la possibilità di sottoporre al consiglio direttivo richieste, progetti e quant’altro ritengano utile all’attività dell’associazione, possono partecipare liberamente a tutte le iniziative pubbliche riservate alle altre tipologie dei soci. Non sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa ma unicamente all’adesione presso la pagina o al gruppo dell’associazione in Facebook (il “Mi Piace”)
Art. 6. – Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione scritta anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o per e-mail certificata (PEC) o per non avvenuto pagamento della quota associativa.
Art. 7. – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, si riunisce tramite mezzi elettronici, nella fattispecie in modo vincolante tramite il web e le sue applicazioni, presenti e future, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci fondatori e benemeriti. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci con i mezzi
elettronici che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 8. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci fondatori
e benemeriti che si trovino in regola col pagamento della quota associativa.
Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, fino ad un massimo di
tre, purché munito di regolare delega scritta in formato cartaceo od
elettronico con firma digitale. Per la costituzione legale dell’assemblea e per
la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che
rappresentino almeno i tre/quarti degli iscritti. Non raggiungendo questo
numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima
convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il
numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può
essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o
rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio anche
consigliere o revisore.
Art. 10. – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci
presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i
verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere
sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori
qualora vi siano votazioni. I verbali possono essere eretti anche in formato
elettronico.
Art. 11. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per
deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci
fondatori o benemeriti che rappresentino non meno della metà parte degli
iscritti.
Art. 12. – I soci riuniti in Assemblea non possono modificare il presente
statuto ed in particolare non possono modificare gli scopi dell’associazione
stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è
necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno il
90 per cento dei soci ed il consenso di tre quarti dei voti presenti o
rappresentanti.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto
da non meno di tre membri. I soci fondatori fanno parte di diritto del
consiglio direttivo. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri
e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio
direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del
mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per
cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva
assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si
riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto
e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 14. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e
l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti
statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e
controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c)stabilisce l’importo delle quote annue di
associazione;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative
dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo,
rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei
soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed
ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e
impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procedure.
j) decide sui progetti da sponsorizzare e sulle
iniziative da inserire in calendario
Art. 15. – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che
dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un segretario che funge da
vice presidente ed un tesoriere; tali
cariche devono essere scelte tra i soci fondatori.
Esso si riunisce ogni volta che sia
necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri,
e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 16. – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a
maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale
quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte
almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 17. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono
conferite dal presidente e dal segretario o vicepresidente.
Art. 18. – L’assemblea generale nomina ogni cinque anni il collegio dei
probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra le
associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l’associazione ed i
suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono
at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra
giurisdizione.
Art. 19. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea
generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
Art. 20. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le
disposizioni di diritto comune.







